La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3047 dell’8 febbraio 2011, ha stabilito che il trasferimento dell'azienda durante il giudizio di impugnazione del licenziamento non impedisce l'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro.
L'effetto estintivo del licenziamento illegittimo intimato in epoca anteriore al trasferimento d'azienda, in quanto meramente precario e destinato ad essere travolto dalla sentenza di annullamento (intervenuta, nella fattispecie in esame, al termine del giudizio di appello) - ha affermato la Corte - comporta che il rapporto di lavoro ripristinato tra le parti originarie si trasferisce, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., in capo al cessionario.