La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14085 dell’11 giugno 2010, ha stabilito che il consulente del lavoro, che abbia svolto consulenza fiscale, ha diritto ad essere retribuito e ha titolo per agire nei confronti dell’azienda per il pagamento della propria parcella.
Secondo la Suprema Corte, è vero che l’esecuzione di una prestazione d’opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell’apposito albo previsto dalla legge, dà luogo, ai sensi degli artt. 1418 e 2231 c.c., a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto, sicché il professionista non iscritto all’albo o che non sia munito nemmeno della necessaria qualifica professionale per appartenere a categoria del tutto differente, non ha alcuna azione per il pagamento della retribuzione, nemmeno quella sussidiaria di arricchimento senza causa. Ma, d’altra parte, aggiunge la Corte, è vero anche che, al fine di stabilire se ricorra la nullità prevista dall’art. 2231 c.c., occorre verificare se la prestazione espletata dal professionista rientri in quelle attività che sono riservate in via esclusiva ad una determinata categoria professionale.