La contribuzione Inps 2013 per artigiani e commercianti
A cura della redazione

L'Inps, con la circolare n. 24 dell’8 febbraio 2013, ha fissato l'ammontare della contribuzione dovuta nel 2012 da parte di artigiani e commercianti.
La contribuzione varia a seconda che si tratti di lavoratore iscritto alla gestione artigiani oppure a quella commercianti e in base all'età del soggetto stesso.
1) ARTIGIANI. Titolare o collaboratore con età superiore a 21 anni:
- Il minimale 2013 é Euro 15.357,00 e i relativi contributi sul minimale sono pari al 21,75%; mentre i contributi sul reddito eccedente il minimale sono pari al 21,75% per redditi compresi tra Euro 15.357,01 e Euro 45.530,00 e al 22,75% tra Euro 45.530,01 e Euro 75.883,00;
Collaboratore con età inferiore a 21 anni:
- il minimale 2013 é sempre di Euro 15.357,00 e i contributi sul minimale sono pari al 18,75%; mentre i contributi sul reddito eccedente il minimale sono pari al 18,75% per redditi compresi tra Euro 15.357,01 e Euro 45.530,00 e al 19,75% tra Euro 45.530,01 e Euro 75.883,00.
2) COMMERCIANTI: Titolare o collaboratore con età superiore a 21 anni
- il minimale 2013 é Euro 15.357,00 e i relativi contributi sul minimale sono pari al 21,84%; mentre i contributi sul reddito eccedente il minimale sono pari al 21,84% per redditi compresi tra Euro 15.357,01 e Euro 45.530,00 e al 22,84% tra Euro 45.530,01 e Euro 75.883,00;
Collaboratore con età inferiore a 21 anni:
- il minimale 2013 é sempre di Euro 15.357,00 e i contributi sul minimale sono pari al 18,84%; i contributi sul reddito eccedente il minimale sono pari al 18,84% per redditi compresi tra Euro 15.357,01 e Euro 45.530,00 e al 19,84% tra Euro 45.530,01e Euro 75.883,00.
Collaboratori - In caso di collaboratori familiari, la contribuzione sul reddito eccedente il minimale va calcolata come segue:
- nelle imprese familiari legalmente costituite sia i contributi per il titolare sia quelli per i collaboratori devono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali;
- nelle imprese non costituite in imprese familiari il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota di reddito non superiore al 49% del reddito globale di impresa.
Massimale – Per l’anno 2013 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a Euro 75.883,00 (dato da Euro 45.530,00 + Euro 30.353,00).
Contributo di maternità - Il contributo per le prestazioni di maternità è fissato in Euro 0,62 mensili.
Modalità di versamento - I contributi devono essere pagati, mediante il modello F24, alle seguenti scadenze:
- 16 maggio, 20 agosto, 18 novembre 2013 e 17 febbraio 2014, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale;
- entro i termini previsti per il pagamento dell'IRPEF, per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2012, primo e secondo acconto 2013.
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