L’INPS, con la circolare n. 33 del 7 febbraio 2024, ha fissato l’ammontare della contribuzione pensionistica di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dovuta nel 2024 da parte di artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

A tal proposito si ricorda che, dal 2012, le aliquote contributive predette sono incrementate di 1,3 punti percentuali e, successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il 24% per tutti i soggetti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS.

La contribuzione varia a seconda che si tratti di lavoratore iscritto alla gestione artigiani oppure a quella commercianti e in base all’età del soggetto stesso.

Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto per artigiani e commercianti (minimale) è pari ad € 18.415,00.

In particolare, per gli artigiani:

·         Titolari o coadiuvanti/coadiutori di età superiore a 21 anni: i contributi sul minimale sono pari al 24%; mentre i contributi sul reddito eccedente il minimale sono pari al 24% per redditi fino ad € 55.008,00 e al 25% per gli importi superiori;

·         Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore a 21 anni: i contributi sul minimale sono pari al 23,70%; mentre i contributi sul reddito eccedente il minimale sono pari al 23,70% per redditi fino ad € 55.008,00 e al 24,70% per gli importi superiori.

Invece, per i commercianti:

·         Titolari o coadiuvanti/coadiutori di età superiore a 21 anni: i contributi sul minimale sono pari al 24,48%; mentre i contributi sul reddito eccedente il minimale sono pari al 24,48% per redditi fino ad € 55.008,00 e al 25,48% per gli importi superiori;

·         Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore a 21 anni: i contributi sul minimale sono pari al 24,18%; i contributi sul reddito eccedente il minimale sono pari al 24,18% per redditi fino ad € 55.008,00 e al 25,18% per gli importi superiori.

La circolare ricorda anche che per l’anno 2024, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad € 91.680,00, dato da € 55.008,00 più € 36.672,00. Tale limite vale esclusivamente per i soggetti iscritti alla gestione INPS con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere un’anzianità contributiva a tale data. Viceversa, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995, iscritti a decorrere dal 1996 o successivamente, il massimale annuo è pari, per il 2024, ad € 119.650,00, non frazionabile a mese.

L’INPS evidenzia che il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza) ed è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell'anno 2024, ai redditi 2024, da denunciare al fisco nel 2025).

Pertanto, se la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze è inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2024, si dovrà versare un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Infine, riguardo ai termini e alle modalità di versamento, si ricorda che i contributi devono essere pagati mediante il modello F24 alle seguenti scadenze:

·         16 maggio 2024, 20 agosto 2024, 18 novembre 2024 e 17 febbraio 2025, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;

·         entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2023, primo acconto 2024 e secondo acconto 2024.