La Corte di cassazione si pronuncia sulla condotta di due preposti
A cura della redazione

Confermata la condanna di due preposti, ritenuti responsabili per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche
Cosa tratta?
La Cassazione Penale si è di nuovo espressa con sentenza n. 28427a seguito di un ricorso in relazione alla morte di un lavoratore, ma ricostruiamo i fatti dal principio.
La vittima, D.D., meccanico addetto alla manutenzione dell'officina per la riparazione dei bus, è deceduto dopo essere rimasto schiacciata tra un autobus guasto e un carrello elevatore. Il carrello era manovrato da un collega E.E., non abilitato, privo di patente e formazione specifica.
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) prevedeva l’uso di un carro attrezzi per lo spostamento dei mezzi guasti, ma in azienda era invalsa una prassi pericolosa e difforme, che prevedeva l’uso del carrello elevatore per trainare o spingere i bus.
Dunque, i preposti A.A. (vicecapo officina) e B.B. (responsabile manutenzioni-approvvigionamento) sono stati ritenuti responsabili per omessa vigilanza e mancata segnalazione della prassi pericolosa.
Infatti, oltre all'omesso controllo del rispetto della corretta procedura prevista dal D.V.R., finalizzata allo spostamento dei bus all'interno dell'officina, è stata addebitata ai due preposti la mancata comunicazione al datore di lavoro della pacifica diffusa prassi pericolosa e contraria alle dette previsioni del D.V.R., da loro conosciuta, coinvolgente l'uso del carrello elevatore per spostare i bus in avaria.
I due preposti sono ricorsi alla sentenza, con atti distinti, ma fondanti su motivi sostanzialmente sovrapponibili.
Per tali fatti la Corte d’Appello ha confermato la condanna in primo grado di A.A. e di B.B., in qualità di preposti per l'omicidio colposo del lavoratore commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Secondo la Cassazione, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la Corte d’Appello non ha ignorato la ricostruzione dell’incidente. In linea con questa distinzione, la Corte ha ritenuto che l’incidente sia stato il risultato di violazioni di norme di sicurezza che rientravano nell’ambito di responsabilità dei due imputati, in quanto preposti.
Una volta chiarita la dinamica dell’incidente, è stato accertato che c’è stato un collegamento diretto tra la condotta dei preposti e l’evento, cioè una “causalità della colpa”. Questo è stato legato a violazioni specifiche dell’art. 19 del D.Lgs. 81/2008, mentre non sono stati attribuiti loro errori legati alla formazione o informazione dei lavoratori, perché non erano oggetto dell’accusa.
Oltre a non aver controllato che venisse rispettata la procedura corretta indicata nel DVR per spostare i bus dentro l’officina, ai due preposti è stato contestato anche di non aver informato il datore di lavoro della prassi pericolosa che si era diffusa, e che loro conoscevano bene: cioè l’uso del carrello elevatore per spostare i bus guasti, cosa vietata dal DVR.
Infine, il comportamento del lavoratore non è stato considerato “abnorme”, perché l’incidente è avvenuto mentre stava svolgendo le sue normali mansioni.
Per i predetti motivi la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno, in favore della Cassa delle ammende.
Quando?
Sentenza depositata in Cancelleria il 4 agosto 2025.
Indicazioni operative
Gli aspetti giuridici rilevanti sono:
- Responsabilità del preposto: la sentenza ribadisce il ruolo attivo e non formale del preposto nella vigilanza e nella segnalazione di prassi aziendali non conformi al DVR.
- Valore del DVR: non è solo un documento formale: è vincolante. Qualsiasi prassi aziendale che si discosta dal DVR, anche se abituale, non può essere considerata lecita. L’uso del carrello elevatore per spostare bus guasti era espressamente vietato, e la sua adozione rappresenta una violazione diretta delle misure di sicurezza.
- Causalità della colpa: la Corte ha accertato che l’incidente è stato causato proprio dalla violazione delle regole che i preposti dovevano far rispettare. Non è stato considerato “abnorme” il comportamento del lavoratore, perché stava svolgendo le sue normali mansioni.
- Inammissibilità del ricorso: è stato dichiarato inammissibile per motivazioni non sufficientemente fondate. Questo rafforza il principio che le responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro non possono essere eluse con argomentazioni formali.
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