La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29544 del 14 giugno 2017, ha confermato che sussiste il reato di omesso versamento delle ritenute ai sensi dell’art. 10-bis del D.lgs. n. 74/2000, anche nel caso in cui, in una situazione di crisi economica, l’imprenditore sceglie consapevolmente di non versare quanto dovuto all’Erario, al fine di mantenere i medesimi livelli occupazionali e retributivi, nonché la stessa organizzazione dell’attività.

Al fine della dimostrazione della assoluta impossibilità di provvedere ai pagamenti omessi, prosegue la Corte, occorre l’allegazione e la prova della non addebitabilità all’imprenditore della crisi economica che ha investito l’impresa e della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità che ne sia conseguita tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto.

Nella fattispecie di cui al giudizio in esame, la crisi economico-finanziaria non era improvvisa né imprevedibile, avendo avuto inizio sin dal 2007 e andamento negativo costante, con una progressiva riduzione del fatturato. L’imprenditore imputato non aveva illustrato le iniziative via via adottate nel corso di tale crisi, onde dimostrare l’incolpevolezza della crisi di liquidità che gli avrebbe impedito in modo assoluto di adempiere l’obbligazione tributaria. Anzi, la precisa scelta imprenditoriale era stata quella di mantenere i medesimi livelli occupazionali e retributivi e la stessa organizzazione dell’attività d’impresa, allo scopo di non perdere l’avviamento e il know how altamente specializzato, omettendo di corrispondere all’Erario le ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte. Non era invece stata perseguita alcuna altra via per fronteggiare tale crisi e ripartirne in modo omogeneo ed equilibrato il peso (ricorrendo ad accordi per la riduzione temporanea e parziale dei livelli occupazionali e retributivi).