L’INPS, con il messaggio n. 1932 del 24 maggio 2023, ha fornito le istruzioni operative per la gestione dell’aumento di 4 punti percentuali, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 e senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima, dell'esonero sulla quota dei contributi IVS a carico del lavoratore, disposto dall’art. 39 del Decreto lavoro.

Quanto alla determinazione della riduzione, il messaggio conferma che è riconosciuta:

  • nella misura di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro;
  • nella misura di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro.

Considerato che, come anticipato, l’aumento non ha effetti sulla tredicesima, per quest’ultima l’esonero continuerà ad essere applicato nelle seguenti misure:

  • 2 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità erogata in unica mensilità nel mese di competenza di dicembre 2023 non ecceda l'importo di 2.692 euro (se è erogata mensilmente il rateo non deve eccedere 224 euro);
  • 3 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità erogata in unica mensilità nel mese di competenza di dicembre 2023 non ecceda l'importo di 1.923 euro (se è erogata mensilmente il rateo non deve eccedere 160 euro).

Ne consegue che la riduzione, per il periodo di paga da luglio 2023 a dicembre 2023, potrà operare, distintamente, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di importo di 2.692 euro (riduzione del 6%) o di 1.923 euro (riduzione del 7%), sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel mese di competenza di dicembre 2023, laddove inferiore o uguale all’importo di 2.692 euro (riduzione del 2%) o di 1.923 euro (riduzione del 3%).

Se invece, nel medesimo periodo di paga da luglio 2023 a dicembre 2023, i ratei della tredicesima mensilità vengono erogati nei singoli mesi, la riduzione della quota a carico del lavoratore potrà operare, distintamente, sia sulla retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese), se inferiore o uguale al limite di 2.692 euro (riduzione del 6%) o di 1.923 euro (riduzione del 7%), sia sui ratei di tredicesima, qualora l’importo di tali ratei non superi nel mese di erogazione l’importo di 224 euro (riduzione del 2%), ovvero di 160 euro (riduzione del 3%) . Rimane fermo che nelle ipotesi di cessazione/inizio/sospensione del rapporto di lavoro in corso d’anno, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate, moltiplicando l’importo di 224 euro (per l’applicazione della riduzione di 2 punti percentuali) o di 160 euro (per l’applicazione della riduzione di 3 punti percentuali) per il numero di mensilità maturate.

Per quanto attiene alla valorizzazione dei codici di conguaglio in Uniemens, l’INPS rende noto che la procedura di calcolo verrà automaticamente adeguata alle nuove aliquote a partire dalla mensilità di competenza di luglio 2023 fino a quella di dicembre 2023, al fine di permettere il corretto calcolo della riduzione. Rimangono in uso i codici di recupero già previsti: il codice “L094” sarà riferito all’esonero al 6% e il codice “L098” a quello al 7% (le relative descrizioni sono aggiornate).

Per i datori di lavoro con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica sono istituiti i nuovi codici recupero “48” e “49”, da utilizzare rispettivamente per l’esonero nella misura del 6% e del 7%.

Quanto ai datori di lavoro agricoli, per le competenze a partire dal mese di luglio 2023, la misura dell’esonero del 6% o del 7% sarà determinata direttamente dall’INPS in sede di tariffazione in base al valore dell’imponibile previdenziale dichiarato nel mese di competenza.