La denuncia poi giudicata infondata non costituisce giusta causa di licenziamento
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza 14/03/2013 n.6501 ha deciso che è illegittimo il licenziamento del dipendente nel caso in cui il datore di lavoro individui la giusta causa del recesso nella mera denuncia che il lavoratore ha effettuato su presunte irregolarità nell’assegnazione di un appalto.
In sostanza non integra la giusta causa di licenziamento la mera denuncia di fatti illeciti che al termine del procedimento penale sono risultati insussistenti.
Un’interpretazione contraria verrebbe a creare un implicito dovere di omertà a carico del lavoratore che dovrebbe tacere su fatti illeciti di cui viene a conoscenza durante lo svolgimento della prestazione di lavoro.
Ne consegue che va considerata sempre lecita la presentazione di un esposto o una denuncia all’autorità giudiziaria. La denuncia integra un comportamento illecito soltanto quando viene provata la volontà del lavoratore di danneggiare volontariamente il proprio datore di lavoro, mediante la presentazione di accuse false.
I giudici di legittimità inoltre escludono che il licenziamento possa essere giustificato dalla decisione del dipendente di non comunicare ai propri superiori le irregolarità riscontrate, così come l’essersi impossessato di documenti aziendali per depositarli presso la Procura insieme alla denuncia. Infatti l’obbligo di fedeltà cui deve attenersi il lavoratore sussiste soltanto per le attività lecite dell’imprenditore, mentre non può essere evocato rispetto a fatti illeciti. Infine il lavoratore può produrre documenti aziendali a sostegno della propria denuncia penale, in quanto questo rientra nel diritto di difesa contro un’eventuale incriminazione per calunnia.
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