La dequalificazione può realizzarsi anche se le nuove e le precedenti mansioni sono equivalenti
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza 31/05/2010 n.13281, ha deciso che il divieto di modificare in peius sancito dal codice civile, opera anche quando al lavoratore, nella formale equivalenza delle precedenti e delle nuove mansioni, siano assegnate di fatto mansioni sostanzialmente inferiori.
Infatti, spiegano i giudici di legittimità, l’art. 2103 c.c. è inteso a salvaguardare il diritto del lavoratore all’utilizzazione, al perfezionamento e all’accrescimento del proprio corredo di nozioni di esperienza e di perizia acquisite nella fase pregressa del rapporto e ad impedire conseguentemente che le nuove mansioni determino una perdita delle potenzialità professionali acquisite o affinate sino a quel momento o che, per altro verso, comportino una sottoutilizzazione del patrimonio professionale del lavoratore, dovendosi avere riguardo non solo alla natura intrinseca delle attività esplicate dal lavoratore, ma anche al grado di autonomia e discrezionalità nel loro esercizio, nonché alla posizione del dipendente nel contesto dell’organizzazione aziendale del lavoro.
Ne consegue che nel verificare tale equivalenza, il giudice di merito non deve far riferimento solo in astratto al livello di categoria, ma è necessario che accerti che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente, salvaguardandone il livello professionale acquisito e garantendo lo svolgimento e l’accrescimento delle sue capacità professionali.
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