La nuova stagione dell’RSPP: dalla carta alla realtà operativa
A cura della redazione
La sicurezza sul lavoro entra in una nuova fase: il RSPP non è più solo un tecnico che compila documenti, ma un osservatore attivo dei processi reali. Normativa e giurisprudenza chiedono DVR dettagliati, procedure operative specifiche e ruoli con poteri chiari. La prevenzione non è un atto formale, ma un impegno quotidiano che richiede analisi concreta, responsabilità e interventi mirati.
Cosa tratta :
Per anni la sicurezza sul lavoro è stata spesso percepita come un insieme di documenti ordinati, firmati e conservati con cura. In molti luoghi di lavoro, la sicurezza è stata raccontata più che praticata. Fogli che rassicuravano, DVR che riempivano i cassetti, procedure che sembravano mettere tutto in regola. La prevenzione era spesso ridotta a qualche riga nel Documento di Valutazione dei Rischi, come se il semplice atto di scrivere potesse “esorcizzare” i pericoli reali. È una narrazione rassicurante, comoda, che ha alimentato la convinzione – mai esplicitata, ma diffusissima – che il ruolo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione fosse tutto sommato quello di un consulente tecnico, una figura di supporto, non certo una parte attiva nella gestione dei rischi.
Questa illusione, però, non regge più. Le aule dei tribunali lo stanno dimostrando con chiarezza crescente: quando un pericolo è evidente e non viene individuato, approfondito e affrontato con misure concrete, la responsabilità tocca anche chi quel rischio avrebbe dovuto riconoscerlo. E lo avrebbe potuto fare. La prevenzione, quella vera, non vive sulla carta: vive nei reparti, nei gesti quotidiani dei lavoratori, nelle scelte operative che possono evitare infortuni o, al contrario, provocarli.Oggi questa distinzione non è più un semplice richiamo deontologico: sta diventando una linea di demarcazione giuridica sempre più netta. La giurisprudenza più recente lo conferma: un DVR generico, incompleto o non aderente ai processi reali non è solo inutile — può essere pericoloso. E chi si occupa di sicurezza non può più ignorarlo.
Un ruolo che cambia: l’RSPP come garante tecnico della realtà.
La figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) viene da anni descritta come “consulenziale”. Una sorta di esperto chiamato a indicare cosa migliorare, lasciando però l’onere delle decisioni al datore di lavoro. Una visione comoda, ma profondamente superata. Oggi emerge con forza un concetto differente:il RSPP non è solo un estensore di documenti, ma un osservatore qualificato della realtà aziendale. Il suo compito non è elencare rischi astratti, bensì analizzare situazioni concrete, riconoscere criticità spesso trascurate e proporre misure che siano realmente applicabili nei contesti operativi.
E se un rischio è sotto gli occhi di tutti, ma non viene descritto adeguatamente nel DVR o non trova procedure chiare, le responsabilità si ampliano. Non è più sufficiente dire “avevo scritto che c’era un rischio”. Serve dimostrare che quel rischio è stato approfondito e governato.
Un recente caso giudiziario lo dimostra in modo emblematico: un camion troppo corto, tubi troppo lunghi, e un RSPP che aveva descritto il “rischio caduta” nel DVR senza però cogliere la gravità operativa della situazione. Scrivere non basta. Se un allestimento, una procedura o una pratica quotidiana sono oggettivamente pericolosi, occorre segnalarli, proporre misure correttive e, soprattutto, pretendere che vengano adottate.
Perché il DVR non è un esercizio di scrittura tecnica: è una fotografia fedele e talvolta impietosa della realtà aziendale. Se quella fotografia è sfocata, incompleta o troppo “artistica”, diventa inutile. E spesso, letale.
La giurisprudenza recente lancia un messaggio chiaro
Non è un caso isolato. Negli ultimi anni, diverse sentenze hanno ribadito un principio semplice e durissimo: la responsabilità dell’RSPP sorge quando l’infortunio deriva da un pericolo che era riconoscibile, che rientrava nella sua sfera di competenza tecnica, e che avrebbe dovuto essere portato all’attenzione dell’azienda.Tra i casi più significativi, si segnalano situazioni in cui:
- La valutazione dei rischi era generica, non riferita agli ambienti di lavoro specifici e alle reali modalità operative.
- Le procedure esistenti non indicavano chiaramente come e dove svolgere determinate manovre, lasciando spazio a comportamenti improvvisati e pericolosi.
- L’organizzazione del lavoro spingeva implicitamente i lavoratori a compiere azioni rischiose pur di restare produttivi.
- Mancavano istruzioni chiare, sistemi informativi aggiornati o un coordinamento adeguato tra reparti, costringendo gli operatori a “inventarsi” soluzioni estemporanee.
In tutti questi casi, la responsabilità non è caduta solo sul datore di lavoro o sui preposti: il contributo omissivo del RSPP è stato riconosciuto come parte della catena causale.
Dal DVR alla “mappa dei poteri”: competenze, procedure, responsabilità
Il quadro normativo ha introdotto, ormai da anni, un concetto centrale:per prevenire davvero, il DVR deve indicare non solo i rischi, ma anche le procedure operative e i ruoli aziendali dotati di competenze e poteri per attuarle.
Questo passaggio, spesso sottovalutato, cambia radicalmente la prospettiva: Non basta indicare una misura di prevenzione.
Bisogna stabilire chi la mette in pratica, con quali poteri, quali strumenti, quali decisioni può prendere. La valutazione del rischio non è quindi un elenco di pericoli, ma una mappa organizzativa, una fotografia fedele della macchina aziendale e dei suoi ingranaggi.Quando questa mappa manca o è lacunosa, tutto diventa più fragile: il lavoratore deve improvvisare, il preposto controlla senza riferimenti chiari, il RSPP appare come un tecnico distante dai processi. E la prevenzione si dissolve.La difesa più ricorrente nei processi – “io posso solo consigliare, decide il datore di lavoro” – oggi non regge più. E non regge perché la normativa italiana ed europea attribuisce all’RSPP obblighi tecnici precisi: individuare i rischi, proporre misure, segnalare le criticità, verificare che le condizioni operative siano coerenti con le norme e con il buonsenso.
Se manca tutto questo, la funzione si svuota di significato e la prevenzione evapora. Ed evapora anche la credibilità di chi ricopre un ruolo che, sulla carta, dovrebbe essere tra i più strategici all’interno di un’organizzazione.
Procedure: il cuore della prevenzione operativa
Sempre più casi giudiziari confermano un punto chiave: l’assenza di procedure dettagliate e specifiche è a tutti gli effetti una carenza di prevenzione.Situazioni come la scelta dei mezzi di sollevamento, dei ganci in relazione al peso del carico, la definizione dei passaggi critici nelle fasi di movimentazione o imbracatura non possono essere lasciate alla “esperienza” del lavoratore.
- La formazione non sostituisce una procedura scritta.
- La competenza pratica non giustifica la mancanza di istruzioni chiare.
- Il DVR generico non tutela nessuno.
Le operazioni complesse richiedono indicazioni altrettanto complesse — chiare, replicabili, verificabili.
Osservare, comprendere, contestualizzare
La prevenzione moderna si muove su un terreno concreto:
- Come viene realmente svolta un’operazione?
- Quali varianti possono introdurre rischi aggiuntivi?
- I mezzi e gli spazi disponibili sono adeguati?
- Il ritmo produttivo costringe a comportamenti non sicuri?
- Le informazioni arrivano a chi deve compiere la manovra?
Il messaggio di fondo, oggi, è inequivocabile: l’RSPP non è un redattore di documenti, è un osservatore privilegiato dei rischi. È la persona che deve vedere ciò che altri non notano, collegare elementi che altri non associano, immaginare scenari che altri non considerano.Il DVR è soltanto il mezzo. La prevenzione è il fine.
E la prevenzione, lo ricordano i giudici, non esiste senza:
- osservazione attenta dei processi reali;
- conoscenza approfondita dei luoghi di lavoro;
- valutazioni specifiche e contestualizzate;
- segnalazioni tempestive delle criticità;
- misure concrete che tengano conto della fattibilità operativa.
Il RSPP diventa quindi un interprete dei processi, un professionista in grado di vedere dove altri non guardano, di cogliere segnali deboli e di trasformarli in misure efficaci.Chi continua a pensare che “scrivere basta” sta giocando con il destino dei lavoratori. E, sempre più spesso, anche con il proprio.Oggi — e sempre più nei prossimi anni — questo approccio sarà la linea guida di una nuova stagione della sicurezza aziendale. Il DVR è lo strumento; la prevenzione è lo scopo.
COSA DICE LA LEGGE
La normativa italiana ed europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro attribuisce ruoli e responsabilità precise anche al RSPP.
Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. 81/2008):D.Lgs. 81/2008 – Art. 28
La valutazione dei rischi deve essere aggiornata, specifica, documentata e coerente con le effettive condizioni operative (art. 28).
- Il DVR deve contenere non solo la valutazione dei rischi, ma anche:
- Le procedure per attuare le misure di prevenzione e protezione;
- I ruoli incaricati dell’attuazione, dotati di competenze e poteri adeguati.
Art. 33 – Compiti dell’RSPP
Il datore di lavoro è il principale responsabile della sicurezza, ma l’RSPP ha l’obbligo giuridico di supportarlo individuando i rischi e proponendo misure adeguate.
L’RSPP deve individuare i rischi, elaborare misure, proporre procedure operative e segnalare criticità. Le omissioni tecniche possono concorrere a responsabilità.
Le omissioni tecniche dell’RSPP possono configurare concorso di colpa qualora abbiano contribuito alla mancata adozione di misure preventive.
Art. 18 e 19 – Compiti di datore di lavoro e preposti
Le responsabilità sono distribuite secondo competenze e poteri.Procedure mancanti o ruoli non definiti generano responsabilità dirette.ù
Normativa UE:
Le direttive europee sulla sicurezza sul lavoro prevedono un sistema di prevenzione partecipata, in cui ogni figura della sicurezza deve contribuire attivamente alla gestione dei rischi.
La sicurezza è un processo partecipato: ogni figura, in base ai propri poteri, deve contribuire a prevenire i rischi in modo attivo e documentato.Il principio di diligenza tecnica richiede che ogni professionista agisca secondo competenze, conoscenze e capacità proprie del suo ruolo.
INDICAZIONI OPERATIVE
- Analizzare i processi reali, non le mansioni astratte.
- Osservare direttamente le attività nei reparti, almeno una volta per aggiornamento DVR.
- Verificare compatibilità tra attrezzature, spazi e pratiche operative.
- Scrivere procedure dettagliate che evitino la discrezionalità del lavoratore.
- Identificare ruoli dotati di competenze e poteri coerenti con le misure previste.
- Assicurare che ogni modifica produttiva generi una revisione del DVR.
- Indagare sistematicamente i near miss per scoprire rischi sommersi.
- Formalizzare tutte le segnalazioni e proposte migliorative.
- Coordinarsi con produzione, logistica e manutenzione per rischi trasversali.
- Pretendere modifiche tempestive in presenza di pratiche pericolose consolidate.
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