Dal primo ottobre 2024 decorre l’obbligo della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei e mobili (art. 89 c1 lett.a e Allegato X del Dlgs 81/08). Di fatto viene introdotto un sistema di qualifica per le imprese e i lavoratori autonomi nei cantieri mediante rilascio di una patente a crediti con decurtazione dei crediti o sospensione in caso di incidenti sul modello della patente di guida.L’intenzione del governo è poi quella di estendere in futuro l’obbligo anche ad altri settori (individuati con futuro decreto MLPS), previa audizione delle parti sociali.

Cosa tratta:

La pubblicazione in GU n. 100 del 30.04.2024 - SO n. 19, della L. 29 aprile 2024 n. 56 (conversione in legge, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19), recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ha legiferato, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, semplificabile con il termine  “patente a crediti”.In particolare il comma 19 dell’art. 29 del DL 2 marzo 2024, n. 19 / L.  29 aprile 2024 n. 56, modifica l’art. 27 del Dlgs, n. 81/08.Viene modificato anche l’allegato 1, con la pubblicazione dell’allegato 1 bis che elenca le violazioni che comportano la decurtazione dei crediti e relativi punteggi. La patente a crediti sarà rilasciata in formato digitale da INL, a seguito dell’accertamento delle seguenti condizioni:

1. Iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

2. Adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi (in materia di sicurezza sul lavoro) previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

3. Possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;

4. Adozione (nei casi previsti dalla normativa vigente) del documento di valutazione dei rischi;

5. Avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente;

6. Possesso del certificato di sussistenza dei requisiti previsti per le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici dall’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (DURF).

La vera novità è che il possesso dei requisiti verrà autocertificato secondo le norme in materia (D.p.r. 28/12/2000 n.445) e la patente potrà essere revocata in caso di autocertificazione non veritiera di uno o più requisiti, accertata in sede di controllo. La revoca dura dodici mesi, trascorsi i quali, l’impresa o il lavoratore autonomo potrà richiedere nuova patente. Rimandati a nuovi decreti del MLPS in accordo con INL le modalità di presentazione della domanda, i contenuti informativi dela patente e tutte le procedure inerenti i provvedimenti di sospensione. Anche i criteri di attribuzione di ulteriori o nuovi crediti (recupero) saranno oggetto di ulteriore decreto MLPS. Restano esclusi coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti fuori dell’Italia è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine. Nel caso di Stato non appartenente all’UE, il documento deve essere riconosciuto dalla legge italiana.

Come funziona:

La patente parte con un punteggio iniziale di 30 crediti e consente di operare nei cantieri temporanei e mobili con una dotazione di almeno 15 crediti, al di sotto dei quali scatta la condizione di NON operatività nei cantieri temporanei e mobili. Viene però consentito di completare le attività oggetto degli appalti/subappalti che sono in corso di esecuzione a condizione che i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto e fatto salvo l’adozione di ulteriori provvedimenti degli organi di vigilanza per lavoro nero e/o salute e sicurezza dei lavoratori.Il punteggio della patente subisce delle decurtazioni correlate alle risultanze di provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nei modi indicati dall’ allegato 1 bis del Dlgs 81/08. Si considerano definitive le sentenze passate in giudicato e le ingiunzioni o ordinanze (art.18 L 24/11/1981) divenute definitive. Si conferma la non necessità del possesso della patente a punti per le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, ma si precisa che deve essere in classifica pari o superiore alla III.

L’allegato 1 del Dlgs 81/08 viene ampliato con l’elenco delle violazioni e relative decurtazioni. Si specifica che in caso di più violazioni, i crediti decurtati saranno al massimo il doppio di quelli previsti per la sanzione più grave.

Sanzioni:

In mancanza della patente o di documento equivalente, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano in cantiere temporaneo e mobile si applica:

1. Sanzione amministrativa pari al 10% dell’importo dei lavori e comunque non inferiore a Euro 6000 (non soggetta a procedura di diffida art.301 bis del Dlgs 81/08);

2. L’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, per un periodo di sei mesi;

3. Sanzioni analoghe per mprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti;

4. Qualora durante un controllo effettuato dopo il rilascio della patente venga accertata la non veridicità dell’autodichiarazione in merito al possesso dei requisiti, la patente viene revocata. Trascorsi 12 mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo ha la possibilità di presentare domanda per ottenere una nuova patente;

5. La patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili.

Decreti attuativi da promulgare nel prossimo futuro:

  1. Decreto del MLPS, sentito l’INL, individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione;
  2. Decreto del MLPS, sentito l’INL, individuazione dei criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

Decreto del MLPS, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative riguardo eventuale estensione ad altri ambiti di attività.


Si riporta per comodità il testo di legge integrale

Articolo 27 come sostituito dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 / Conversione Legge 29 aprile 2024 n. 56 - Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti).


1. A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.

La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;

c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;

d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;

e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;

f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8.

4. La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1.

5. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

6. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis annesso al presente decreto. Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

7. Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6 le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all’articolo 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, divenute definitive

8. Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14, comma 14

9. I provvedimenti definitivi di cui al comma 6 sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall’amministrazione che li ha emanati all’Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti

10. La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 14.

11. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in mancanza della patente o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al citato articolo 89, comma 1, lettera a), si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis del presente decreto, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti. Gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui ai periodi precedenti sono destinati al bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all’implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all’aggiornamento della patente.

12. Le informazioni relative alla patente sono annotate in un’apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, unitamente a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui all’articolo 8 del presente decreto.

13. L’Ispettorato nazionale del lavoro avvia il monitoraggio sulla funzionalità del sistema della patente a crediti entro dodici mesi dalla data di cui al comma 1 e trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati raccolti per l’eventuale aggiornamento dei decreti ministeriali previsti dai commi 3 e 5 del presente articolo.

14. L’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13 può essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

15. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.