La piccola irregolarità contributiva non vieta la partecipazione alle gare di appalto
A cura della redazione

Il Consiglio di Stato, con la decisione n. 5896 del 30/09/2009, ha stabilito che non rientra tra le cause di esclusione dalla partecipazione ad una gara di appalto pubblico, l'illecito contributivo di modesto ammontare riferito al rappresentante legale dell'impresa partecipante, relativo ad un'attività estranea a quella svolta dalla concorrente.
La decisione pone così fine ad una storia iniziata con l'esclusione di un'azienda da una gara di appalto poiché era stato accertato che il rappresentante legale non aveva versato i contributi IVS per la parte di reddito di capitale quale socio di un'altra azienda.
Il Consiglio di Stato ha dato così ragione al ricorrente richiamando il Codice dei Contratti contenuto nel DLgs 163/2006 secondo cui sono esclusi dalla partecipazione alla gara e non possono conseguentemente conseguirne l'aggiudicazione, i soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti. Nel caso in esame i giudici avevano ritenuto non gravi le violazioni contributive commesse dal rappresentante legale.
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