Con la sentenza n. 14591 del 14 ottobre 2002 la Corte di Cassazione ha ritenuto che nel calcolo del TFR debba essere inclusa la contribuzione per previdenza integrativa disciplinata dal ccnl.
In particolare la Corte, richiamando la sua prevalente giurisprudenza, ha indicato nei trattamenti pensionistici, erogati a seguito di fondi speciali previsti dalla contrattazione collettiva e privi di autonomia soggettiva, la natura di debiti di lavoro e come tali includibili senza dubbio nel concetto di corrispettività alla prestazione lavorativa.
Pertanto ha rigettato il ricorso del datore di lavoro il quale, nell'erogare il TFR, non aveva inglobato gli accreditamenti effettuati per previdenza complementare.