La professionalità va sempre garantita anche in caso di accorpamento delle mansioni
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza 14//12/2009 n.25897, ha deciso che il nuovo contratto collettivo può legittimamente prevedere il re inquadramento in una nuova e unica qualifica dei lavoratori in precedenza inquadrati in ambiti distinti, ma deve salvaguardare le professionalità maturate dai dipendenti.
Questo non implica che insorga necessariamente anche un rapporto di equivalenza tra tutte le mansioni rientranti nella qualifica. Infatti l'eventuale accorpamento in un'unica categoria di professionalità diverse rende applicabile la stessa disciplina legale di carattere inderogabile dell'art. 2103 c.c. che preclude la previsione di una indiscriminata fungibilità delle mansioni per il solo fatto di tale accorpamento convenzionale.
Quindi anche tra le mansioni appartenenti alla medesima qualifica in base al contratto collettivo opera la garanzia del codice civile e pertanto il lavoratore non può essere assegnato a nuovi e diversi compiti che compromettono la professionalità raggiunta, ancorchè rientranti nella medesima qualifica contrattuale.
Né infine è possibile distinguere tra vecchi e nuovi assunti dal momento che il precetto contenuto nell'art. 2103 c.c. è destinato ad operare anche rispetto alla nuova disciplina collettiva e alla regolamentazione del re inquadramento del personale dalla stessa realizzato.
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