La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12318 del 19 maggio 2010, ha stabilito il principio secondo il quale la prova delle molestie sessuali subite da una lavoratrice può essere tratta da sue dichiarazioni e da deposizioni di sue colleghe oggetto di simile trattamento, in base a presunzioni.
Nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini del decidere, l’esame testimoniale (della vittima delle molestie e delle colleghe di lavoro), in quanto completo e articolato, con argomentate valutazioni relativamente all’attendibilità dei vari testimoni, all’intrinseca credibilità dell'episodio narrato dall’originaria ricorrente in sede di risposta all'interrogatorio, alle ragioni per cui non tutte le testimoni di genere femminile sono risultate oggetto di molestie sessuali da parte del legale rappresentante della società datrice di lavoro o non hanno assistito ad episodi di molestie (difficilmente manifestabili in pubblico).