La reintegrazione esclude le somme incassate durante l'interruzione
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4146 del 21 febbraio 2011, ha stabilito che dal risarcimento del danno percepito dal lavoratore licenziato illegittimamente e, successivamente, reintegrato, deve essere esclusa qualunque somma percepita dallo stesso durante l’interruzione del rapporto di lavoro.
Tale decurtazione può essere effettuata, d’ufficio dal giudice, anche nell’ipotesi in cui nn sia stata eccepita, in giudizio, dal datore di lavoro.
La fattispecie in esame riguarda un dipendente di una società per azioni privata licenziato in primo grado e poi reintegrato in appello. Nella determinazione del risarcimento del danno, calcolato sulla base delle competenze maturate dalla data del licenziamento a quella del reintegro, la Suprema Corte ha detratto quanto il dipendente aveva percepito, durante l’interruzione forzata, per lo svolgimento di attività socialmente utili.
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