Il Consiglio dei ministri ha varato lo schema di decreto legislativo che apporta modifiche ed integrazioni al decreto n. 181/2000, recante disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. L'iniziativa si è resa necessaria per allineare la normativa alle novità introdotte, in materia di competenze regionali, dalla legge costituzionale n.3/2001 e per completare, tra l'altro, il processo di semplificazione delle procedure di collocamento attraverso, anche, l'informatizzazione del sistema. Le principali novità introdotte riguardano: - Definizione di: adolescente, giovane, stato di disoccupazione, disoccupato di lunga durata, donna in reinserimento lavorativo e servizi competenti; - Soppressione delle liste di collocamento ordinarie e speciali ad eccezione dei disabili, mobilità e marittimi; - Lo stato di disoccupazione deve essere autocertificato (le regioni definiscono gli indirizzi operativi per gli accertamenti); - Le regioni definiscono gli obiettivi e gli indirizzi operativi per gli uffici competenti al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro; - Assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, fatta eccezione per i lavoratori extracomunitari, per i lavoratori da impiegare all'estero e per i disabili; - Confermata la comunicazione (all'atto dell'assunzione) del libro matricola e la comunicazione dei dati inerenti il rapporto di lavoro di cui al D.Lgs. 152/97; - La quota di assunzione da riservare ai lavoratori svantaggiati sarà regolamentata con provvedimento regionale; - L'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato o autonomo in forma coordinata e continuativa o formativo e di orientamento (tirocini) o con il socio lavoratore di cooperative, deve essere comunicato, contestualmente al centro per l'impiego. Il termine si sposta entro 5 giorni se l'assunzione è effettuata in giorno festivo, nelle ore serali o notturne, in caso di emergenza e per l'assunzione di stagionale con contratto superiore a 5 giorni; - Le trasformazioni del rapporto di lavoro devono essere comunicate entro 10 giorni; - Le cessazioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, con cessazione in data diversa da quella comunicata all'atto dell'assunzione, devono essere comunicate entro 5 giorni; - Le comunicazioni al centro per l'impiego valgono anche ai fini dell'assolvimento di altri obblighi (DPL, INPS, INAIL, ecc.); - I lavoratori licenziati per riduzioni di personale hanno la precedenza di riassunzione presso la medesima azienda per 6 mesi; - Abrogazione definitiva della legge in materia di libretto di lavoro.