Il carattere saltuario delle prestazioni e la ritenuta d'acconto non sono elementi idonei a consentire di per se a qualificare il lavoro come autonomo, dato che il vincolo della subordinazione non ha tra i suoi tratti caratteristici indefettibili la permanenza nel tempo dell'obbligo del lavoratore di tenersi a disposizione del datore di lavoro (Cass. 01/08/2008 n.21031).
Più precisamente la Suprema Corte ha richiamato il suo consolidato principio secondo cui ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo, a seconda della modalità del suo svolgimento. L'elemento tipico che fa la differenza è la subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con un assoggettamento alle direttive da questo impartite circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa, mentre altri elementi, come l'osservanza dell'orario, l'assenza del rischio economico, la forma di retribuzione e la stessa collaborazione, possono avere valore indicativo, ma mai determinante.