L’Agenzia delle entrate-riscossione rende noto che entro il 30 giugno 2025 invierà ai soggetti che hanno presentato la domanda di riammissione alla c.d. Rottamazione-quater, una “Comunicazione” con l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata e i moduli di pagamento secondo il numero di rate selezionato nella domanda stessa.

La nota ricorda anche che dopo la presentazione della domanda, l’Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti che rientrano nell’ambito applicativo della riammissione alla “Rottamazione-quater” non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive e non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo.

Resteranno, invece, in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda di riammissione.

Il contribuente, sempre per i debiti rientranti nell’ambito applicativo della riammissione, non sarà considerato inadempiente ai fini dell’erogazione di rimborsi e pagamenti da parte della PA (articoli 28-ter e 48-bis del D.P.R. n. 602/1973) e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

La legge prevede inoltre che, a seguito della presentazione della domanda di riammissione, siano sospesi: i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda di riammissione e, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

Alla data di scadenza della prima o unica rata, le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la riammissione alla “Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate.

Alle somme da corrispondere a titolo di definizione agevolata saranno altresì applicati gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023.

Il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di Definizione agevolata terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all’intervenuta “decadenza” del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di “capitale”.