La sola prestazione di attività lavorativa rende illecito l'appalto
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza 23/11/2009 n.24625, ha deciso che è illecito l'appalto il cui oggetto consiste nel mettere a disposizione del committente la sola prestazione lavorativa, lasciando all'appaltatore solamente i compiti di gestione amministrativa del rapporto.
In sostanza secondo i giudici di legittimità se l'appaltatore-datore di lavoro si limita ad effettuare il pagamento della retribuzione e l'assegnazione delle ferie, oltre ad assicurare la continuità della prestazione mediante le opportune sostituzioni, senza operare una reale organizzazione della prestazione finalizzata a un risultato produttivo autonomo, si configura un'illecita intermediazione di manodopera.
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