La Corte di Cassazione, con la sentenza 4 agosto 2006, n. 17767, ha stabilito che la sospensione cautelare non rappresenta necessariamente l'inizio del procedimento disciplinare, trattandosi di due misure nettamente distinte, in quanto la prima rappresenta una "cautela" rispetto ad un fatto che impedisce la prestazione di lavoro oppure in relazione ad un accertamento penale per reati gravissimi o semplicemente gravi, mentre il procedimento disciplinare costituisce la conseguenza di un fatto che lede il vincolo fiduciario che sta alla base del rapporto di lavoro e ne impedisce la prosecuzione anche provvisoria (legittimando così il licenziamento per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c.), oppure giustifica la risoluzione per giustificato motivo soggettivo (ai sensi dell'art. 3 della legge 604/1966). Ne deriva che il provvedimento di sospensione cautelare può costituire una fase preliminare al procedimento disciplinare, ma non necessariamente ad un provvedimento di sospensione cautelare, una volta venuta meno la finalità del provvedimento, seguirà un procedimento disciplinare. Inoltre, secondo la Corte di Cassazione, essendo il provvedimento di sospensione cautelare una cautela preventiva, la valutazione di legittimità o meno della misura va fatta sulla base del reato astrattamente ipotizzabile al momento del fatto che ha determinato l'arresto o dell'inizio dell'azione penale e non sulla base della pena in concreto inflitta al termine del procedimento penale.