La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18899 del 31 agosto 2010, ha chiarito quali siano i presupposti necessari affinché il lavoro giornalistico possa configurarsi come rapporto di lavoro subordinato.
In particolare, ha ritenuto la Suprema Corte, in tema di lavoro giornalistico, tenuto conto della particolare configurazione del vincolo di subordinazione, della natura intellettuale dell'attività del giornalista, delle caratteristiche dell'opera redazionale o di collaborazione collettiva, delle peculiarità dell'obbligo di osservanza dell'orario di lavoro, nonché dei vincoli posti dalla legge per la pubblicazione del giornale e la diffusione delle notizie a mezzo stampa, sussiste rapporto di lavoro subordinato solo se il giornalista non si limiti a prestazioni occasionali, ma svolga la propria opera con carattere di continuità, mantenendosi stabilmente, tra una prestazione e l'altra, a disposizione dell'imprenditore per eseguirne le istruzioni. La subordinazione non è esclusa dalla circostanza che il collaboratore goda di libertà di movimento e non si trattenga in permanenza presso la redazione, non essendo neanche incompatibile con il suddetto vincolo la commisurazione della retribuzione alle singole prestazioni.