La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2055 del 30 gennaio 2014, ha stabilito che, in base alla L. 451/1994, l'impiego del lavoratore per un periodo più lungo di quello previsto dal piano di inserimento professionale (PIP) determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.
Ai sensi dell'art. 15, comma 6, del DL 299/1994 (L. 451/1994), l'utilizzazione dei giovani nei progetti di cui al comma 1, lettera b) (progetti che prevedono periodi di formazione e lo svolgimento di un'esperienza lavorativa per figure professionalmente qualificate), non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento e non preclude al datore di lavoro la possibilità di assumere il giovane, al termine dell'esperienza, con contratto di formazione e lavoro, relativamente alla stessa area professionale.
Ciò premesso, la Suprema Corte sostiene che, per potersi escludere l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, è essenziale l’utilizzazione effettiva all'interno dei detti progetti, nei limiti dei periodi di formazione e di esperienza lavorativa prestabiliti (cfr. con riguardo ai lavori socialmente utili, fra le altre, Cass. 11-5-2009 n. 10759, Cass. 5-7-2012 n. 11248).
Nella fattispecie in esame, invece, la lavoratrice aveva cominciato a prestare attività lavorativa subordinata già 5 mesi prima dell'inserimento nel P.I.P.