Dal periodo di paga di maggio 2014, i sostituti d’imposta hanno cominciato ad erogare, ai dipendenti e ai percettori di redditi assimilati, il bonus di cui al DL 66/2014. Nella fattispecie – si ricorda – trattasi di un credito, pari complessivamente ad € 640 per l’anno 2014, che viene riconosciuto solo se il reddito complessivo posseduto dal beneficiario (reddito di lavoro dipendente e assimilato più gli altri redditi, anche percepiti da altri datori di lavoro, esclusa l’abitazione principale e le somme assoggettate ad imposta sostitutiva) non supera € 24.000 ovvero € 26.000 (in quest’ultimo caso, il bonus decresce al crescere del reddito).
Sotto l’aspetto pratico, la corretta gestione automatica del bonus coinvolge i seguenti prospetti:
• Bilancino Contabile, con i conti specifici che riportano il credito del mese e l'eventuale restituzione del credito non dovuto;
• Modello F24, con gestione nuovo codice tributo 1655 a credito;
• Modello CUD per lavoratori cessati nel 2014, con impostazione annotazione “ZZ” con i dati riferiti al bonus per successivo datore di lavoro;
• Libro Unico del Lavoro (cedolino paga), con indicazione del credito mensile, dell’eventuale conguaglio (positivo o negativo) nel caso di cessazione del rapporto, di superamento del reddito complessivo previsto dalla norma, ecc. e dei dati utili al conteggio del credito;
• Lettera per eventuale comunicazione di ulteriori redditi da consegnare al lavoratore;
• Informativa sulle modalità di riconoscimento del credito da consegnare al lavoratore.
In allegato, si propongono le soluzioni pratiche predisposte dal software di Studio Centro Srl (partner di lavorofacile.it), mentre, per le disposizioni legislative ed amministrative, si rinvia all’approfondimento di LF n. 18 del 2 maggio 2014.