Tra i decreti antincendio emanati a Settembre 2021, l’ultimo ad entrare in vigore è il Decreto c.d. “Minicodice” del 03.09.2021. Tale Decreto stabilisce i “criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro” e abroga definitivamente il precedente D.M. 10/03/1998, per anni principale punto di riferimento in materia antincendio.

Cosa tratta?

Il “Minicodice” si applica in tutti quei luoghi di lavoro, così come definiti dall’art. 62 del D. Lgs. 81/08, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili.

Il Decreto fornisce specifiche indicazioni per la valutazione del rischio incendio e la relativa progettazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio, con particolare riferimento alle attività non soggette e non normate.

Infatti, come specificato nell’art. 3, si possono definire 3 situazioni ai fini dell’individuazione dei criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio:

  1. Luoghi di lavoro a cui si applicano le regole tecniche di prevenzione incendi
  2. Luoghi di lavoro che ricadono all’interno del D.M. 3/08/2015 cd “Codice di Prevenzione Incendi”
  3. Luoghi di lavoro a basso rischio di incendio così come definiti dall’allegato I del “Minicodice”

Questi ultimi possono fare riferimento all’allegato I del “Minicodice” ma il legislatore specifica che è comunque possibile utilizzare i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio riportati nel “Codice di Prevenzione Incendi”.

Per luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio si intendono quelli che sono ubicati in attività non ricomprese nell’elenco dell’Allegato I al d.p.r. n. 151 del 2011, non sono dotati di specifica regola tecnica verticale e aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

  • con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
  • con superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2;
  • con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
  • ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative (qf > 900 MJ/ m2);
  • ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
  • ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

Il “Minicodice” non indica una specifica metodologia applicabile per la valutazione del rischio incendio ma ne determina i contenuti minimi, che sono:

  • individuazione dei pericoli d’incendio;
  • descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
  • determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;
  • individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;
  • valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti;
  • individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.

In esito alle risultanze della valutazione del rischio, le misure antincendio da adottare riguardano i seguenti ambiti:

  • compartimentazione sia verso altre attività che all’interno del luogo di lavoro;
  • corretta progettazione e caratteristiche di un sistema d’esodo che consenta ai agli occupanti di raggiungere un luogo sicuro;
  • Gestione della sicurezza antincendio “GSA”;
  • Controllo dell’incendio;
  • Rivelazione ed allarme;
  • Controllo fumi e calore;
  • Operatività antincendio;
  • Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.

Il “Minicodice” in sintesi adotta una filosofia di semplificazione al fine di poter fornire uno strumento snello e facilmente utilizzabile anche da chi non ha particolare esperienza con la progettazione della sicurezza antincendio, riprendendo l’approccio prestazionale “risk-based” del “Codice di Prevenzione Incendi”.

Quando entra in vigore

Il Decreto entra in vigore il 29 Ottobre 2022.

Per i luoghi di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore indicata, l’adeguamento alle disposizioni previste dal presente Decreto è previsto solo nei casi indicati dall’art. 29, comma 3 del D. Lgs. 81/08, ovvero “[…] in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. […]”.

Indicazioni operative

Alla luce di quest’ultimo decreto antincendio, il Datore di Lavoro deve provvedere a:

  • Effettuare una corretta valutazione del rischio incendio, coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione;
  • Verificare se l’attività ricade o meno nella definizione di luogo di lavoro a basso rischio d’incendio e in caso positivo, adottare tutte le misure antincendio previste nella progettazione, realizzazione ed esercizio dei luoghi di lavoro ai sensi dell’Allegato I al “Minicodice” o secondo i criteri del “Codice di Prevenzione Incendi”;
  • Individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali e tenerne conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio;
  • Aggiornare la valutazione nei casi previsti dall’art. 29, comma 3 del D. Lgs. 81/08;
  • Verificare la necessità di elaborare un piano di Emergenza ai sensi del Decreto 2 Settembre 2021.

 

In allegato "Decreto 3 Settembre 2021" e "Circolare DCPREV 16700 del 08/11/2021"