La Corte di Cassazione, con la sentenza 22/06/2009 n.14586, ha deciso che non può essere licenziato il dipendente che si allontana senza motivo dall'ufficio se questo in tutta la sua carriera non è mai stato destinatario di altre sanzioni disciplinari.
Più precisamente nella causa in esame i giudici di legittimità hanno fissato il principio di diritto secondo cui in caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità tra fatto addebitato, viene in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, essendo determinante, ai fini del giudizio di proporzionalità, l'ininfluenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che, per le sue concrete modalità e per il contesto di riferimento, appaia suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza.
Infine, conclude la Suprema Corte, il giudice di merito nel valutare la legittimità del licenziamento in caso di abbandono del posto di lavoro deve valutare: che cosa prevede in questi casi la contrattazione collettiva, il grado di affidamento richiesto dalle mansioni svolte dal dipendente, le precedenti modalità di attuazione del rapporto, la sua particolare natura e tipologia.