Il Consiglio di Stato, con la sentenza 16/12/2010 n.9102, ha ribadito un principio già noto da circa un decennio secondo cui l’accesso agli atti amministrativi costituisce la regola, mentre il rifiuto l’eccezione così come sancito dalla L. 241/1990.
Quest’ultima disposizione infatti garantisce il diritto di difesa offrendo agli interessati il libero accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza è necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Secondo il Consiglio di Stato la prevalenza del diritto di difesa dei propri interessi giuridicamente rilevanti non necessita di ulteriore specificazione delle concrete esigenze di difesa perseguite quando tale specificazione è sufficientemente contenuta nella documentazione allegata alla richiesta di accesso.
Ne consegue che l’INPS nel caso in esame è obbligata a consentire al datore di lavoro di prendere visione di tutta la documentazione relativa a una verifica ispettiva regolarmente portata a compimento.
Pertanto un eventuale diniego da parte degli istituti pubblici a visionare i documenti è possibile, ma deve essere espressamente previsto e disciplinato come una deroga al principio generale. Restano in particolare esclusi all’accesso ad esempio, tra gli altri, i documenti coperti dal segreto di stato, quelli collegati a procedimenti tributari e quelli contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale su terzi.
Spetta quindi alle amministrazioni pubbliche individuare l’elenco dei documenti che possono essere visionati e quelli invece che restano segreti.