L'accesso di terzi al pc aziendale giustifica il licenziamento
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2056 del 27 gennaio 2011, ha stabilito che il dipendente che, in violazione di disposizioni datoriali, consenta a terzi non autorizzati l’utilizzo del pc aziendale concessogli in via esclusiva, può essere licenziato per giustificato motivo soggettivo.
In via generale, il licenziamento per giustificato motivo soggettivo è conseguenza di un comportamento del lavoratore tale da determinare un grave pregiudizio per il datore di lavoro e che, conseguentemente, ingeneri un’oggettiva impossibilità di prosecuzione del rapporto di lavoro. Nella fattispecie in esame, la gravità della condotta del dipendente è stata rilevata nel momento in cui lo stesso ha violato le disposizioni datoriali sulla sicurezza informatica.
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