La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4284 del 2 febbraio 2026, ha confermato per lesioni colpose gravissime a carico del Direttore di Stabilimento e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), a seguito di un infortunio occorso a un autista durante il carico di bitume ad alta temperatura.

Il fatto:

L’incidente è avvenuto presso uno stabilimento di rigenerazione oli. Un autotrasportatore esterno stava effettuando il carico di bitume liquido a 180°C nella propria autocisterna. Durante l'operazione, la presenza di condensa o acqua residua nel serbatoio ha scatenato una reazione esotermica (un'improvvisa espansione di vapore), provocando l'espulsione violenta del bitume incandescente dalla botola superiore. L’autista, che si trovava sopra la cisterna per vigilare sul carico, è stato investito in pieno, riportando lesioni gravissime e permanenti. Il direttore dello stabilimento (delegato alla sicurezza) e RSPP è stato condannato, nei primi gradi di giudizio, per l’omessa valutazione del rischio che ha provocato l’incidente.

Il ricorso:

L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due punti principali:

  • Ruolo e qualifica: sosteneva di non essere il Datore di Lavoro e che la responsabilità della stesura del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) spettasse esclusivamente a quest'ultimo;
  • Responsabilità dell’appaltatore: affermava che l'incidente era imputabile alla ditta di trasporti e all'autista, che aveva falsamente attestato l'avvenuta bonifica della cisterna.

Inoltre, sosteneva che il controllo visivo era l'unica misura possibile e che per anni la procedura non aveva dato problemi.Inoltre, sosteneva come l’evento fosse imprevedibile, non essendosi mai verificati prima episodi simili.

Il giudizio della Cassazione:

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, chiarendo che:

  • il direttore di stabilimento (con delega di funzioni), quale garante della sicurezza nell’unità produttiva, risponde dell’organizzazione complessiva del lavoro e dell’adozione di misure tecniche e procedurali idonee a prevenire eventi lesivi prevedibili;
  • il RSPP, pur non essendo titolare di poteri decisionali, risponde penalmente quando l’evento sia riconducibile a una omessa o inadeguata individuazione dei rischi e alla mancata proposta di misure prevenzionistiche coerenti con la reale esposizione dei lavoratori;
  • trattandosi di un autista esterno, la Corte ha sottolineato la carenza nel coordinamento tra il committente e l’appaltatore. Il rischio di schizzi o scalzamento doveva essere gestito a monte, impedendo fisicamente la presenza dell'uomo nel raggio d'azione del pericolo;
  • l’assenza di precedenti infortuni o di segnalazioni non esclude la prevedibilità dell’evento, quando il rischio sia intrinseco alla lavorazione e conoscibile secondo l’ordinaria diligenza professionale.

Impatti e indicazioni operative:

La sentenza assume particolare rilievo operativo, in quanto:

  • rafforza il principio secondo cui il DVR deve essere uno strumento sostanziale e dinamico, non un adempimento formale;
  • richiama l’attenzione sulla necessità di analisi di dettaglio delle fasi critiche (carico, travaso, manutenzione, avviamento impianti), soprattutto in presenza di agenti fisici pericolosi;
  • chiarisce le responsabilità del dirigente delegato (ex. Art 16, D.Lgs. 81/08) e che il ruolo del RSPP comporta una responsabilità concreta nella corretta individuazione dei rischi e nella proposta di misure tecniche, organizzative e procedurali adeguate;
  • evidenzia l’importanza di procedure operative scritte, formazione, istruzioni di lavoro specifiche e sistemi di controllo coerenti con la reale operatività degli impianti.