La Corte di Cassazione, con la sentenza 01/07/2010 n.24814, ha deciso che la colf (o la badante) che commette uno dei reati di cui all’art. 14, c.5ter del Dlgs 286/1998, non può essere tratta in arresto se il datore di lavoro nel settembre del 2009 ha presentato la domanda di regolarizzazione di cui alla L. 102/2009.
Infatti la stessa disposizione di legge prevede che fino alla definizione della procedura amministrativa di emersione del lavoro irregolare per le colf e le badanti i procedimenti amministrativi e penali devono intendersi sospesi.
Detta sospensione viene meno in caso di archiviazione del procedimento o di rigetto della domanda.
Secondo i giudici di legittimità tra gli atti nei cui confronti scatta la sospensione devono essere ricomprese anche le ordinanze del Tribunale di convalida dell’arresto, trattandosi di una misura cautelare comunque finalizzata al seguito del procedimento.