L'art.18 trova applicazione anche in presenza di lavoro presso altro datore
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza 17/02/2010 n.3682, ha deciso che il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18 della L. 300/70 in caso di licenziamento illegittimo, viene riconosciuto anche se il lavoratore ha trovato occupazione presso un diverso datore di lavoro.
Più precisamente, spiega la Suprema Corte, il nuovo rapporto di lavoro non preclude il diritto del lavoratore di continuare l'azione giudiziaria e di ottenere l'annullamento del licenziamento con condanna dell'originario datore di lavoro alla reintegrazione ai sensi dell'art. 18 St. Lav..
In ogni caso dall'importo del risarcimento del danno dovrà essere detratto quanto il dipendente ha percepito da nuovo datore di lavoro.
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