L’INPS, con il messaggio n. 2326 del 4 giugno 2020, ha fornito indicazioni per la determinazione della contribuzione figurativa correlata, utile per il conseguimento del diritto alla pensione e per la determinazione della sua misura da corrispondere, a totale carico del datore di lavoro, per i periodi di erogazione della prestazione a favore dei lavoratori interessati.

In diversi casi è stato segnalato che alcuni emolumenti, da computare ai fini della determinazione della contribuzione figurativa correlata, non sono stati denunciati ed assoggettati a contribuzione prima della cessazione del rapporto di lavoro, in quanto corrisposti successivamente a tale data in virtù di una specifica previsione contrattuale.

Ricorrendo tale ipotesi, la relativa regolarizzazione non integra una fattispecie sanzionabile ai sensi dell’art. 116, c. 8, della L. 388/2000, qualora la stessa venga effettuata entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta l’erogazione dell’emolumento.

Diversamente, in caso di accertato ritardo del procedimento di regolarizzazione, avuto riguardo ai termini contenuti nei contratti collettivi o individuali, la contribuzione dovuta sarà gravata dalle sanzioni calcolate nella misura stabilita dall’art. 116, c. 8, lett. b), della L. 388/2000.

Ai fini del versamento dei contributi relativi all’emolumento erogato al lavoratore dopo la cessazione del rapporto di lavoro, i datori di lavoro dovranno procedere all’invio di un flusso regolarizzativo, utilizzando la posizione contributiva nella quale il lavoratore risultava denunciato alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La regolarizzazione deve essere effettuata sulla denuncia UniEmens, riferita all’ultimo mese di attività del lavoratore interessato prima della sua cessazione.

In attesa dell’implementazione procedurale del “Nuovo recupero crediti UniEmens” che consentirà di operare la variazione del regime sanzionatorio, la partita a debito (inadempienza), generata dal flusso regolarizzativo trasmesso entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta l’erogazione dell’emolumento e per il quale risulti intervenuto il contestuale pagamento dell’importo dovuto, dovrà essere sospesa con l’apposizione del codice stato lavorazione “9112”.

Al fine di escludere che l’importo delle sanzioni calcolate dalla procedura rilevi in sede di verifica della regolarità contributiva, andrà apposto in corrispondenza della stessa partita a debito il flag “POSITIVO”.