L'INPS, con il messaggio 04/12/2007 n.28978, ha reso noto che se un cittadino comunitario che presta la propria attività lavorativa in Italia come lavoratore dipendente si ammala nel suo paese di origine non è tenuto a presentare all'INPS ai fini dell'erogazione della relativa indennità la certificazione medica tradotta in italiano ben potendo produrre effetti nel nostro Paese anche se rilasciata nella lingua originale.

Inoltre ricorda l'Istituto previdenziale l'assicurato comunitario avente diritto all'indennità di malattia che si ammala nel suo Paese di origine deve presentare all'istituzione estera competente, entro 3 giorni, dall'inizio dell'inabilità al lavoro, idonea certificazione di malattia e deve essere munito della Tessera europea assicurazione malattia. L'Istituzione estera competente a ricevere il certificato provvederà poi a trasmettere all'INPS la documentazione medica acquista compresi gli esiti dei controlli eventualmente effettuati.