L’INPS, con il messaggio n. 33014 del 31 dicembre 2010, ha ribadito un concetto già espresso in passato secondo cui i lavoratori dello spettacolo non hanno diritto all’indennità di disoccupazione normale e con requisiti ridotti.
In particolare, è stata richiamata la sentenza della Corte di Cassazione n. 12355 del 20.5.2010 che ha confermato l'esclusione dall'assicurazione contro la disoccupazione dei dipendenti rientranti nella categoria del personale artistico, teatrale e cinematografico, dotati di preparazione tecnica, culturale o artistica.