Il Ministro del lavoro, con la risposta ad interpello n. 19/2007, ha chiarito che il cittadino stranero in possesso del permesso di soggiorno, anche se scaduto, e della ricevuta di presentazione della richiesta di rinnovo potrà continuare a godere dei diritti ad esso connessi tra cui quello di ottenere l'iscrizione all'elenco anagrafico o nelle liste di mobilità. Tali possibilità, così come ha previsto il Ministero dell'Interno con la direttiva n. 11050/M del 5 agosto 2006, è subordinata al fatto che la domanda di rinnovo sia presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro 60 giorni e che sia stata verificata la completezza della documentazione e sia stata rilasciata dall'ufficio la relativa ricevuta.