L'INPS, con messaggio n. 7300 del 12 marzo 2010, ha precisato che, in via sperimentale, fino a tutto il 2015, le donne, lavoratrici dipendenti, in possesso di un'anzianità assicurativa e contributiva di almeno 35 anni, che compiano 57 anni di età (58, se lavoratrici autonome), possono ottenere la pensione di anzianità, a condizione che optino per la liquidazione della pensione calcolata con il sistema contributivo.
Di tale pensionamento anticipato possono beneficiare:
a) le donne con anzianità contributiva di almeno 18 anni entro il 1995, che non hanno maturato i requisiti per la pensione di anzianità entro il 31 dicembre 2007;
b) le donne con anzianità contributiva di meno di 18 anni entro il 1995, che sono passate al sistema contributivo con opzione ordinaria (almeno 15 anni di versamenti, di cui almeno 5 dal 1996).
Le donne interessate potranno beneficiare del trattamento minimo se hanno redditi personali e familiari sotto il limite di legge. 
Dopo aver precisato che la scelta per il sistema di calcolo contributivo va esercitata all'atto del pensionamento, l'Istituto afferma che l'applicazione del sistema contributivo è limitata alle sole regole di calcolo, pertanto alla pensione in parola si applicano le disposizioni sul trattamento minimo e non è richiesto il requisito dell'importo non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale per le richiedenti che hanno meno di 65 anni di età (articolo 1, comma 20, della legge n. 335). 
Alle lavoratrici che si avvalgono della sperimentazione non si applicano, infine, i benefici di cui all'articolo 1, comma 40, lett. c) della legge n. 335 del 1995, che prevede la scelta delle lavoratrici madri di anticipare il pensionamento fino ad un anno rispetto all'età di 57 anni, o in alternativa, l'applicazione di un coefficiente di trasformazione più favorevole, in base al numero dei figli.