L'istituto previdenziale, con la circolare 22 gennaio 2004 n.9, ha fornito importanti chiarimenti in materia di collaborazioni coordinate e continuative, lavoro a progetto, lavoro autonomo occasionale e venditori a domicilio (Inps, circolare 22 gennaio 2004 n. 9).
Il passaggio dalle collaborazioni coordinate e continuative al lavoro a progetto non determina modifiche in ordine alle modalità ed ai termini di versamento dei contributi, alla base imponibile, all'accredito della contribuzione ed alle prestazioni previdenziali dei collaboratori iscritti alla gestione separata (art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995 n. 335).
Riguardo alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale, l'art. 44 del DL 269/2003 ha disposto l'iscrizione alla gestione separata per i prestatori occasionali e i venditori a domicilio nel caso in cui il reddito sia superiore a 5.000 euro, a prescindere dal numero dei committenti. Per essere considerato occasionale il prestatore deve svolgere la propria attività in modo del tutto occasionale, senza i requisiti dell'abitualità e della professionalità.
Considerato che il verificarsi di tale condizione è accertabile soltanto a consuntivo, a chiusura dell'esercizio finanziario, suscita talune perplessità il riferimento operato dalla disposizione in esame alle modalità ed ai termini di versamento previsti, non per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata (responsabili dell'intero pagamento del contributo dovuto, nei termini e con le modalità di cui all'art.1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n.662), ma a quelli vigenti per i collaboratori coordinati e continuativi (responsabilità del pagamento a carico dei singoli committenti, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione degli emolumenti).
Sulla questione l'INPS si riserva di fornire le necessarie indicazioni dopo aver acquisito il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.