L'INAIL, con nota 6 settembre agosto 2002, ha fornito importanti precisazioni relative alla riforma del contratto a termine. La legge di riforma ha apportato un cambiamento radicale nella disciplina del contratto a termine: dal regime previgente che negava in via generale il ricorso del contratto a termine, con l'eccezione di alcuni casi tipizzati, si è passati alla possibilità di apporre il termine a fronte di ragioni di carattere tecnico, sostitutivo, produttivo o organizzativo. L'istituto assicurativo sottolinea come tali causali siano sganciate da ragioni temporanee, come del resto i concetti di eccezionalità, straordinarietà e imprevedibilità. Tuttavia il datore di lavoro non può prescindere dall'oggettività delle ragioni giustificatrici per il ricorso, per non eludere la ratio della norma. A tal fine dovranno considerarsi lecite tutte quelle circostanze individuate dal datore di lavoro sulla base di criteri di normalità tecnico organizzativa. In materia di lavoro stagionale l'istituto assicurativo precisa che le imprese turistiche possono instaurare rapporti a termine con durata superiore ai 6 mesi.