L'Inps, con circolare n. 76 del 26 maggio 2009, ha fornito istruzioni operative in merito all'utilizzo dei buoni lavoro da parte dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis cod. civ., in ragione delle recenti modifiche che hanno interessato la tipologia contrattuale in commento.
In particolare, l'Inps precisa che l'ambito di applicazione della norma sul lavoro occasionale di tipo accessorio riguarda le imprese familiari nella qualità di "datori di lavoro" nei confronti di soggetti estranei all'imprenditore e all'impresa familiare stessa.
Nei riguardi delle predette imprese familiari del commercio, del turismo e del terziario disciplinate dalla lettera g) dell'articolo 70 sono previste due differenti situazioni:
a) qualora l'impresa familiare utilizzi prestatori all'interno dell'attività normalmente esercitata nel campo del commercio del turismo e dei servizi ai sensi della lettera g), dell'articolo 70 potrà fare ricorso ai buoni alla sola condizione di applicare il regime contributivo e assicurativo del lavoro subordinato;
b) nei casi, invece, in cui l'impresa familiare intenda avvalersi del lavoro occasionale accessorio secondo le altre tipologie di attività previste dalle restanti lettere del comma 1 dell'articolo 70, potrà utilizzare i buoni lavoro ordinari con il regime contributivo e assicurativo agevolato, il quale prevede la contribuzione pari al 13 per cento da versare alla gestione separata, come previsto per tutti i settori e tutte le tipologie di imprese, secondo quanto già previsto dalla circolare n. 104 del 1° dicembre 2008.