La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6644 del 20 marzo 2026, ha stabilito che, ai fini dell’individuazione della legge applicabile al rapporto di lavoro, prevale il criterio del “collegamento più stretto”, anche rispetto alla legge formalmente richiamata nel contratto, con conseguente applicazione della normativa italiana e delle relative tutele in caso di licenziamento illegittimo.

La vicenda riguarda un dirigente licenziato per giusta causa in relazione a fatti risalenti nel tempo e verificatisi all’estero. I giudici di merito avevano dichiarato illegittimo il recesso, ritenendo applicabile la legge italiana nonostante la prestazione lavorativa fosse svolta in Romania, e avevano condannato la società al pagamento delle indennità previste dal contratto collettivo di categoria.

La Cassazione conferma tale impostazione, evidenziando come, in presenza di molteplici elementi di collegamento con l’Italia – tra cui l’assunzione, la gestione del rapporto, il sistema previdenziale, la struttura retributiva e l’esercizio del potere datoriale – debba trovare applicazione la disciplina italiana, in quanto espressione del collegamento più significativo con il rapporto.

La Corte ribadisce inoltre il principio del favor lavoratoris, precisando che la scelta contrattuale di una legge straniera non può comportare una riduzione delle tutele garantite dalle norme imperative dell’ordinamento che risulta maggiormente connesso al rapporto.