L’INPS, con la circolare n. 9 del 3 febbraio 2026, ha diffuso le nuove aliquote contributive per colf, badanti e baby-sitter per l’anno 2026, che tengono conto della variazione Istat determinata nella misura dello 1,4%, nel periodo gennaio 2024 - dicembre 2024 e il periodo gennaio 2025 - dicembre 2025.

Conseguentemente, sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2026 per i lavoratori domestici.

Viene confermata la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva.

Per il dettaglio degli importi dei contributi si rimanda alla circolare 9/2026.

Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

L’INPS evidenzia anche le novità della Legge di Bilancio 2026.

In particolare, la Legge 199/2025 ha prorogato al 2026 la possibilità prevista dalla Legge 197/2022 di accedere all’incentivo al posticipo in favore dei lavoratori dipendenti che entro la fine dell’anno maturano i requisiti di accesso per la pensione anticipata, pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.

Possono accedere all’incentivo al posticipo anche i lavoratori dipendenti che entro l’anno 2025 hanno maturato i requisiti minimi previsti per l’accesso alla pensione anticipata flessibile pari a 62 anni di età e 41 anni di contributi.

Si ricorda che l’incentivo riconosciuto al lavoratore consiste nella possibilità di rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà.

Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore, che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.