L’INPS, con la circolare 13/07/2016 n.129, ha reso noto che i datori di lavoro che hanno impiegato lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al centro per l’impiego, nei cui confronti è stato applicato l’aumento del 50% delle sanzioni civili che hanno già provveduto a versare, possono richiedere il rimborso delle somme erroneamente calcolate secondo la L. 183/2010 presentando apposita istanza per via telematica attraverso il cassetto previdenziale.

L’intervento dell’Istituto previdenziale si è reso necessario dopo che l’art. 22 del D.lgs. 151/2015 ha escluso l’applicabilità in caso di lavoro irregolare dell’aumento del 50% delle sanzioni civili previsto dall’art. 4, c.1, lett. a) della L. 183/2010.

Ne consegue che a decorrere dal 24 settembre 2015 (giorno di entrata in vigore del D.lgs. 151/2015) le sanzioni civili da applicare ai casi di utilizzo di lavoratori subordinati irregolari saranno quelle previste dalla lettera b) dell’art. 116 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 (con esclusione, quindi, dell’incremento del 50% degli importi risultanti).

La nuova modalità di calcolo delle sanzioni trova applicazione per tutti gli accertamenti ispettivi iniziati a partire dalla citata data, anche se durante gli stessi siano state riscontrate violazioni commesse antecedentemente al 24 settembre u.s.; nonché a tutti gli accertamenti ispettivi iniziati e non conclusi prima dell’entrata in vigore del c.d. decreto semplificazioni.

Invece per gli accertamenti ispettivi iniziati e conclusi prima del 24 settembre troverà applicazione l’aumento del 50% delle sanzioni civili previsto dalla L. n. 183/2010.

Ne consegue che se dopo il 23 settembre 2015, a seguito di accertamenti ispettivi, sono state applicate sanzioni civili secondo la disciplina prevista dall’art 4, comma 1, lettera a), della Legge n. 183/2010, l’INPS dovrà provvedere al loro ricalcolo secondo la nuova disciplina.

Pertanto i datori di lavoro che hanno già provveduto al versamento delle somme a titolo di sanzioni erroneamente calcolate secondo la L. 183/2010 avranno diritto al rimborso nei limiti della differenza tra quanto versato e quanto effettivamente dovuto.

I datori di lavoro interessati dovranno trasmettere un’istanza di rimborso, precisando gli importi indebitamente versati, attraverso il cassetto previdenziale, utilizzando la sezione “Rimborsi/compensazioni”, presente in “Versamenti F24”.

L’INPS, verificata la sussistenza del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente versate, provvederà al ricalcolo delle sanzioni dovute ed alla quantificazione degli importi da rimborsare.

La circolare infine ricorda che il diritto al rimborso è soggetto al decorso del termine decennale di prescrizione e che non sono rimborsabili le somme per le quali il richiedente sia stato condannato al pagamento con sentenza passata in giudicato.