La Corte di Cassazione, con la sentenza 03/03/2009 n.5079, ha deciso che al fine di individuare se il rapporto di lavoro instaurato ha natura subordinata o meno è necessario far riferimento al requisito dell'assoggettamento del dipendente al potere datoriale che differisce a seconda dei vari tipi di attività svolta.
In particolare, secondo la Suprema Corte, è necessario far riferimento ai due sistemi di identificazione che appaiono tra i più diffusi: quello ispirato al metodo sussuntivo e quello tipologico. Tra i due quello che riscuote maggiore successo è quello sussuntivo secondo cui l'elemento caratteristico della subordinazione è costituito dal vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato. Ad ogni modo, continuano i giudici di legittimità, anche la giurisprudenza più rigorosa è costretta spesso ad adattare tale affermazione alle realtà più diversificate, sulla base della considerazione che alcuni rapporti presentano la loro natura, in genere per il contenuto intellettuale, ma non solo, una subordinazione attenuata e che comunque la subordinazione, come definita, non sempre è apprezzabile con la stessa intensità e con le stesse modalità in tutti i rapporti.
Ne consegue che anche questo prevalente orientamento giurisprudenziale finisce sovente per avallare l'utilizzazione di indicatori differenziati a seconda del tipo di rapporto considerato. Detta utilizzazione costituisce viceversa il nucleo centrale del secondo metodo di identificazione quello tipologico.
Pertanto conclude la Corte di Cassazione quando per la natura intellettuale o professionale delle prestazioni lavorative, la configurabilità o meno di tale elemento non è agevolmente apprezzabile, è necessario far riferimento a criteri complementari e sussidiari desumibili dalla norma di cui all'art. 2094 c.c.