L’Inps, con il messaggio n. 9869 del 12 giugno 2012, ha fornito precisazioni in materia di prescrizione e rimborso dei contributi indebitamente versati.
Come noto, i termini prescrizionali, in materia di contributi, sono fissati in cinque anni, trascorsi i quali, l’Istituto non può richiedere né accettare contributi (la prescrizione può essere interrotta con atto formale di parte).
Tale principio è di semplice applicazione nell’ipotesi di recupero contributivo o, comunque, di contributi non versati. Diversa e più articolata è, invece, la situazione per quanto riguarda la contribuzione indebitamente versata, con una distinzione tra contributi versati per lavoratori dipendenti e contribuzione dovuta dai lavoratori autonomi.
Nella prima fattispecie, i contributi versati indebitamente in un periodo che precede di oltre cinque anni il momento dell’accertamento restano acquisiti e sono validi ai fini delle prestazioni che ne possono derivare.
Pertanto, qualora sia accertato il versamento di contribuzione indebita relativa a lavoratori dipendenti, ne dovrà essere disposto il rimborso, senza interessi, limitatamente a quella relativa al quinquennio non prescritto, restando acquisita – e produttiva di prestazione – quella precedente.
Al contrario, per quanto concerne la contribuzione dovuta dai lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, liberi professionisti senza cassa), i contributi versati indebitamente in qualsiasi tempo non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e, salvo il caso di dolo, devono essere restituiti, senza interessi, all’assicurato o ai suoi aventi causa.
L’Inps ricorda, inoltre, che, nell’ipotesi in cui i versamenti risultino indebiti in quanto versati a cassa previdenziale diversa da quella competente per il rapporto di lavoro che ne origina l’obbligazione, si applica l’art. 116, comma 20, della L. 388/2000: “il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente, l’ente che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all’ente titolare della contribuzione”.