Le controversie sulle ritenute sono di competenza del giudice ordinario
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8312 dell’8 aprile 2010, ha ricordato che sul tema della giurisdizione in materia di rapporti tra contribuente (sostituito) e sostituto d'imposta, le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Si tratta, per vero, di un diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico.
Secondo la Corte, infatti, il creditore che si vede ridotto il pagamento di quanto a lui dovuto, può non sapere per quale ragione il debitore non abbia adempiuto integralmente e, quindi, correttamente si rivolge al giudice ordinario.
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