Le denunce Inps sono prova della volontà del datore di lavoro
A cura della redazione
Con la sentenza n.11630 del 22 giugno 2004 la Corte di Cassazione ha stabilito la validità di quanto contenuto nelle denunce annuali tenuto anche conto dell'affidamento del lavoratore.
Nella fattispecie un socio lavoratore di cooperativa si era visto rifiutare il pagamento del trattamento di fine rapporto che peraltro era stato inserito come accantonamento nei modello O1/M comunicato all'Inps ed al medesimo lavoratore; la circostanza sulla quale si basava la cooperativa era il fatto che le prestazioni comprese nel patto sociale, in difetto di una specifica manifestazione di volontà, non danno luogo alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti.
Contro tale interpretazione si è espressa la Suprema Corte che, senza discutere la validità della disciplina pattizia, ha cassato per difetto di motivazione la sentenza di appello in quanto le denunce annuali inviate all'Inps sono da ritenere prova della volontà del datore di lavoro di riconoscere al lavoratore il trattamento economico ivi compreso, tenuto anche conto dell'affidamento che lo stesso lavoratore può avere fatto in funzione del ricevimento di copia delle medesime.