Le dimissioni devono essere provate per iscritto
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16269 del 31 luglio 2015, ha affermato che qualora il lavoratore ha dimostrato la sua estromissione dal posto di lavoro, è onere del datore di lavoro fornire la prova che il recesso è intervenuto a seguito di dimissioni.
In particolare, sul datore di lavoro incombe la prova, da fornire attraverso elementi rigorosi e concordanti, che il dipendente abbia manifestato in modo univoco e incondizionato la volontà di interrompere il rapporto di lavoro. Nel caso specifico il datore non aveva provveduto a fornire la prova richiesta e, conseguentemente, l’interruzione del rapporto di lavoro era da ascrivere al datore stesso e da ricondurre, poiché mancava un atto scritto, nello schema del licenziamento orale e quindi inefficace.
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