La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16269 del 31 luglio 2015, ha affermato che qualora il lavoratore ha dimostrato la sua estromissione dal posto di lavoro, è onere del datore di lavoro fornire la prova che il recesso è intervenuto a seguito di dimissioni.
In particolare, sul datore di lavoro incombe la prova, da fornire attraverso elementi rigorosi e concordanti, che il dipendente abbia manifestato in modo univoco e incondizionato la volontà di interrompere il rapporto di lavoro. Nel caso specifico il datore non aveva provveduto a fornire la prova richiesta e, conseguentemente, l’interruzione del rapporto di lavoro era da ascrivere al datore stesso e da ricondurre, poiché mancava un atto scritto, nello schema del licenziamento orale e quindi inefficace.