La Corte di Cassazione, con la sentenza 22/03/2011 n.6500, ha deciso che il giudice di merito non deve sentirsi vincolato nel giudicare se un licenziamento motivato da giusta causa sia lecito o meno prendendo in considerazione solo le ipotesi previste dal CCNL applicato dall’azienda, poiché queste ultime sono meramente esemplificative.
Ne consegue che la giusta causa si concretizza tutte le volte che sussiste un grave inadempimento o un grave comportamento che ha fatto venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore.
Pertanto l’accertamento della giusta causa va operato caso per caso, valutando la gravità in considerazione delle circostanze di fatto e prescindendo dalla tipologia determinata dai contratti collettivi. Il giudice può quindi escludere che il comportamento costituisca di fatto una giusta causa, pur essendo qualificato come tale dai contratti collettivi, solo in considerazione delle circostanze concrete che lo hanno caratterizzato.