L’INPS, con la circolare n. 22 del 3 marzo 2026, ha chiarito le regole previdenziali da applicare con riferimento ai dipendenti, sia del settore pubblico che privato, impegnati all'estero in progetti di cooperazione internazionale attraverso ONG, enti del terzo settore e altri soggetti senza scopo di lucro riconosciuti dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS).

Il provvedimento di prassi specifica che i contributi IVS devono essere versati alle casse di provenienza del lavoratore per garantire la continuità assicurativa.

La base imponibile è calcolata su compensi convenzionali aggiornati ogni anno (attualmente pari a 1.519,67 euro mensili per il personale contrattualizzato).

Sono introdotti nuovi codici UNIEMENS per la corretta esposizione delle denunce mensili.

Per quanto riguarda la <ListaPosPA>, il datore di lavoro che pone in aspettativa senza assegni il dipendente deve indicare, nell’ultimo periodo di servizio precedente la stessa, lo specifico Codice Cessazione “41”: “Aspettativa per cooperazione paesi in via di sviluppo”, mentre durante il periodo  di svolgimento delle attività di cooperazione, le organizzazioni e gli altri soggetti con cui il lavoratore ha sottoscritto il contratto di cooperazione di tipo subordinato, devono compilare e trasmettere il flusso di denuncia mensile Uniemens/ListaPosPA, indicando il Tipo Servizio “57”: “Cooperazione con paesi in via di sviluppo - art. 32 della legge 49 del 26 febbraio 1987; art. 3 della legge 288 del 29 agosto 1991; L. 11 agosto 2014, n. 125”, valorizzando le gestioni di iscrizione del dipendente e i relativi imponibili, provvedendo altresì al versamento della contribuzione dovuta.

Le organizzazioni di cooperazione tenute alla valorizzazione della sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens, con cui il lavoratore ha sottoscritto un contratto di cooperazione di tipo subordinato, devono denunciare i suddetti lavoratori sulla posizione contributiva già in uso, valorizzando il nuovo codice <TipoLavoratore> “CP”, avente il significato di “personale impiegato nelle attività di cooperazione internazionale la cui retribuzione è determinata ai sensi dell’art. 28 co. 9 della l. n. 125/2014”. I medesimi datori di lavoro:

  • per i cooperanti per i quali è dovuta la contribuzione IVS (33%) al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) e la contribuzione minore determinata secondo l’inquadramento previdenziale dei datori di lavoro di cui all’articolo 26 della legge n. 125/2014, devono valorizzare nell’elemento <TipoContribuzione> il codice uguale a “00”;
  • per i cooperanti che mantengono il versamento della contribuzione IVS alle Gestioni pubbliche, per i quali è dovuta la contribuzione minore determinata secondo l’inquadramento previdenziale dei datori di lavoro di cui all’articolo 26 della legge n. 125/2014, devono valorizzare nell’elemento <TipoContribuzione> il codice uguale a “21”;
  • per i cooperanti che mantengono il versamento della contribuzione IVS alle Gestioni pubbliche nonché alle Gestioni ex INADEL o ex ENPAS, per i quali è dovuta la contribuzione minore esclusa la contribuzione al Fondo di garanzia, determinata secondo l’inquadramento previdenziale dei datori di lavoro di cui all’articolo 26 della legge n. 125/2014, devono valorizzare nell’elemento <TipoContribuzione> il codice uguale a “22”.

Il datore di lavoro pubblico, che per i propri dipendenti è tenuto alla valorizzazione della sezione <Poscontributiva> del flusso Uniemens (Gestioni private), e il datore di lavoro privato, nel momento in cui concedono l’aspettativa senza assegni al proprio dipendente, devono valorizzare nel flusso Uniemens l’elemento <TipoCessazione> con il valore “3”, avente il significato di “Sospensione”, e nel flusso relativo al mese di rientro in servizio l’elemento <TipoAssunzione> con il valore “3”, avente il significato di “Rientro Sospensione”.

Nel caso di instaurazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali vi è l’obbligo contributivo alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro devono inviare entro la fine del mese successivo al pagamento del compenso il flusso di denuncia Uniemens indicando, quale tipo rapporto di lavoro, il codice “21”, avente il significato di “collaborazione coordinata e continuativa - attività di cooperazione internazionale allo sviluppo”.

Per i periodi pregressi con versamenti errati, è prevista una procedura di regolarizzazione con soli interessi legali, a condizione che i flussi correttivi vengano inviati entro 60 giorni dalla pubblicazione della circolare (2 maggio 2026) e i versamenti effettuati nei 30 giorni successivi (1° giugno 2026).