L'Inps, con la circolare n. 143 del 16 luglio 2001, fornisce importanti chiarimenti relativi all'assegno di maternità.
Innanzitutto l'istituto previdenziale specifica i soggetti che possono richiedere l'assegno di maternità: madre e padre, anche adottanti, affidatari preadottivi, adottante non coniugato, coniuge della madre adottante o della affidataria preadottiva, affidatario/a (non preadottivo/a) in caso di non riconoscibilità o non riconoscimento da parte di entrambi i genitori. I soggetti sopra indicati devono essere residenti in Italia al momento della nascita del bambino (o dell'ingresso in famiglia del minore adottivo) e devono avere cittadinanza italiana, ovvero devono essere in possesso della carta di soggiorno se cittadini extracomunitari. L'assegno può essere richiesto anche dalla donna lavoratrice che, alla data del parto o dell'ingresso del bambino in famiglia, ha una qualsiasi forma di tutela previdenziale della maternità in corso di godimento (ovvero di diritto al godimento della prestazione alla data suddetta) e può far valere almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi precedenti il parto o l'effettivo ingresso, nella sua famiglia anagrafica, del bambino in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.
I 3 mesi di contribuzione, da reperire tra i 18 e i 9 mesi precedenti l'evento (parto o ingresso in famiglia), devono riferirsi ad una attività lavorativa subordinata o parasubordinata per la quale sia stata versata o sia dovuta la contribuzione di maternità; ad essa sono equiparabili i periodi di attività svolti presso le amministrazioni pubbliche nonché presso i datori di lavoro non soggetti alla contribuzione Inps per maternità.
Domanda di concessione dell'assegno - La richiesta di concessione dell'assegno deve essere presentata presso la sede Inps competente per territorio nel termine perentorio di sei mesi decorrente:
dalla nascita del figlio nel caso di madre legittima o naturale che ha riconosciuto il figlio;
dalla data di ingresso del minore nella sua famiglia anagrafica in caso di affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento;
dalla data di ingresso del minore nella sua famiglia anagrafica per l'adottante non coniugato.
L'assegno di L. 3 milioni è rivalutato di anno in anno per ogni figlio in base alle variazioni ISTAT.